SERVIZI LEGALI PER PROFESSIONISTI
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Quotidiano Giuridico
Il dolo nella bancarotta fraudolenta per distrazione: i chiarimenti della Cassazione
19/06/2025 - Non è necessario dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza o lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (sentenza n. 17807/2025)
Lavoratrice usa i giorni di permesso 104 per fare sport? Licenziamento illegittimo
19/06/2025 - Il dipendente può destinare un limitato lasso di tempo alle proprie esigenze personali, purché sia comunque garantita l’assistenza al disabile (Cassazione n. 14763/2025)
Chi paga le intercettazioni eseguite su richiesta di autorità straniera?
19/06/2025 - Il Ministero della Giustizia fornisce alcune istruzioni, ma resta il problema di eventuali irregolarità sulle spese (DAG, Provvedimento 17 maggio 2025)
IPSOA Quotidiano
Servizi museali: soggetti a IVA in assenza del servizio di vendita dei biglietti
18/06/2025 - L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 161/2025 del 18 giugno 2025, ritiene che le prestazioni di servizi complessivamente rese, come sopra dettagliate, che saranno oggetto di una procedura di affidamento da parte dell'Istante a fronte di un corrispettivo unico e che attengono al rapporto contrattuale tra l'Istante e il futuro soggetto aggiudicatario dell'appalto, non siano riconducibili nell'ambito applicativo della norma di esenzione dall'Iva recata dall'articolo 10, primo comma, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972 e non sono strettamente connesse alla visita stessa, rientrando, piuttosto, nell'ambito dell'ordinaria gestione e del funzionamento del Complesso Monumentale. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 161/2025 del 18 giugno 2025, ritiene che le prestazioni di servizi complessivamente rese, come sopra dettagliate, che saranno oggetto di una procedura di affidamento da parte dell'Istante a fronte di un corrispettivo unico e che attengono al rapporto contrattuale tra l'Istante e il futuro soggetto aggiudicatario dell'appalto, non siano riconducibili nell'ambito applicativo della norma di esenzione dall'Iva recata dall'articolo 10, primo comma, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972 e non sono strettamente connesse alla visita stessa, rientrando, piuttosto, nell'ambito dell'ordinaria gestione e del funzionamento del Complesso Monumentale.
Sistema sanzionatorio tributario doganale: l'ADM analizza le novità
18/06/2025 - L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato la circolare n. 14/2025 che analizza il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. Più nello specifico l’analisi riguarda l’articolo 17 del D.lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha apportato importanti modifiche agli articoli 88, 96, 112 e 118 del D.lgs.141/2024 relativi al sistema sanzionatorio tributario doganale. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato la circolare n. 14/2025 che analizza il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. Più nello specifico l’analisi riguarda l’articolo 17 del D.lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha apportato importanti modifiche agli articoli 88, 96, 112 e 118 del D.lgs.141/2024 relativi al sistema sanzionatorio tributario doganale.
Azioni di regresso: quando le iscrizioni ipotecarie godono del regime di esenzione
18/06/2025 - Il 18 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 162/2025 avente ad oggetto: “Iscrizioni ipotecarie a seguito di azioni di regresso promosse dall'Ente pubblico – Applicabilità del regime di esenzione previsto dall'<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 10" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000114264ART10">articolo 10</a> della <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 11 agosto 1973, n. 533" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000114264SOMM">legge 11 agosto 1973, n. 533</a>”. L’Agenzia ritiene applicabile il regime di esenzione previsto dall'<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 10" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000114264ART10">articolo 10</a> della <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 533 del 1973" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000114264SOMM">legge n. 533 del 1973</a> alle iscrizioni ipotecarie a seguito di azioni di regresso promosse dall'Ente pubblico. Il suddetto regime di esenzione trova applicazione sia per le azioni di regresso esercitate dinanzi al giudice civile, Magistrato del Lavoro, secondo il rito proprio delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, che per le azioni di regresso esercitate dinanzi al giudice penale tramite la costituzione di parte civile, posto che nell'uno e nell'altro caso non cambia la natura dell'azione esercitata dall'Ente pubblico in quanto anche nel giudizio penale l'Ente pubblico esercita, tramite la costituzione di parte civile, il diritto di natura previdenziale e assistenziale, trattandosi pur sempre di ''controversie di previdenza e assistenza obbligatorie'', poiché la pretesa esercitata dall'Istituto rimane in tutti e due i casi la medesima (recupero delle somme erogate). Il 18 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 162/2025 avente ad oggetto: “Iscrizioni ipotecarie a seguito di azioni di regresso promosse dall'Ente pubblico – Applicabilità del regime di esenzione previsto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533”. L’Agenzia ritiene applicabile il regime di esenzione previsto dall'articolo 10 della legge n. 533 del 1973 alle iscrizioni ipotecarie a seguito di azioni di regresso promosse dall'Ente pubblico. Il suddetto regime di esenzione trova applicazione sia per le azioni di regresso esercitate dinanzi al giudice civile, Magistrato del Lavoro, secondo il rito proprio delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, che per le azioni di regresso esercitate dinanzi al giudice penale tramite la costituzione di parte civile, posto che nell'uno e nell'altro caso non cambia la natura dell'azione esercitata dall'Ente pubblico in quanto anche nel giudizio penale l'Ente pubblico esercita, tramite la costituzione di parte civile, il diritto di natura previdenziale e assistenziale, trattandosi pur sempre di ''controversie di previdenza e assistenza obbligatorie'', poiché la pretesa esercitata dall'Istituto rimane in tutti e due i casi la medesima (recupero delle somme erogate).
Bonus Giovani Coesione: dall'1 luglio incremento occasionale sempre obbligatorio
18/06/2025 - Nel messaggio n. 1935 del 2025 l’INPS interviene in materia del Bonus Giovani introdotto dal decreto Coesione per recepire le disposizioni fornite dall’Unione europea, che rendono necessario un aggiornamento dei requisiti di spettanza e le indicazioni operative utili alla richiesta. Aggiornato anche il modulo di istanza che il datore di lavoro deve presentare prima di procedere con l’assunzione agevolabile. Nel messaggio n. 1935 del 2025 l’INPS interviene in materia del Bonus Giovani introdotto dal decreto Coesione per recepire le disposizioni fornite dall’Unione europea, che rendono necessario un aggiornamento dei requisiti di spettanza e le indicazioni operative utili alla richiesta. Aggiornato anche il modulo di istanza che il datore di lavoro deve presentare prima di procedere con l’assunzione agevolabile.
Decreto fiscale: tracciabilità solo in Italia per trasferte e rimborsi spese dei lavoratori
18/06/2025 - Novità per le modalità di gestione dei rimborsi spese in occasione delle trasferte dei lavoratori. Il decreto Fiscale, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 842025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000984460SOMM">D.L. n. 84/2025</a> pubblicato il 17 giugno 2025 in Gazzetta Ufficiale, dispone che l’obbligo del pagamento con strumenti tracciati ai fini dell’esenzione fiscale e previdenziale delle somme rimborsate al lavoratore trova applicazione solo per trasferte in Italia. Il provvedimento risponde quindi alle criticità emerse in merito alla gestione delle trasferte all’estero in paesi in cui non esistono o trovano scarsa diffusione strumenti di pagamento tracciato. Come si applicano le nuove regole? Novità per le modalità di gestione dei rimborsi spese in occasione delle trasferte dei lavoratori. Il decreto Fiscale, D.L. n. 84/2025 pubblicato il 17 giugno 2025 in Gazzetta Ufficiale, dispone che l’obbligo del pagamento con strumenti tracciati ai fini dell’esenzione fiscale e previdenziale delle somme rimborsate al lavoratore trova applicazione solo per trasferte in Italia. Il provvedimento risponde quindi alle criticità emerse in merito alla gestione delle trasferte all’estero in paesi in cui non esistono o trovano scarsa diffusione strumenti di pagamento tracciato. Come si applicano le nuove regole?
Maxi deduzione anche con adesione al CPB: quali effetti per i datori di lavoro?
18/06/2025 - Il decreto Correttivo del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 132024" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000958487SOMM">D.Lgs. n. 13/2024</a> prevede la possibilità, anche per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, di beneficiare della maxi deduzione del costo del lavoro introdotta dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 2162023" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000955304SOMM">D.Lgs. n. 216/2023</a>. Nello specifico, quali sono gli effetti per i datori di lavoro? Il decreto Correttivo del D.Lgs. n. 13/2024 prevede la possibilità, anche per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, di beneficiare della maxi deduzione del costo del lavoro introdotta dal D.Lgs. n. 216/2023. Nello specifico, quali sono gli effetti per i datori di lavoro?
OIC 30 per i bilanci intermedi a partire dal 1° gennaio 2026
12/06/2025 - L’OIC ha pubblicato, dopo un <a target="_blank" title="periodo di pubblica consultazione" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/09/18/oic-30-bilanci-intermedi-nuova-bozza-consultazione">periodo di pubblica consultazione</a>, la versione definitiva del principio contabile OIC 30 relativo ai bilanci intermedi: il principio si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026 o da dati successiva, ma può essere applicato in via anticipata ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025. La direttiva che ha guidato le modifiche è quella di considerare il bilancio intermedio alla stregua di un bilancio annuale; pertanto, nella redazione del bilancio intermedio sarà necessario utilizzare i medesimi criteri utilizzati per il bilancio annuale. Ne consegue, a titolo esemplificativo, che le imposte intermedie sul reddito dovranno essere determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata nonché l’assunto che una eventuale svalutazione dell’avviamento non possa essere ripristinata in un bilancio successivo, come peraltro previsto appunto per il bilancio d’esercizio. L’OIC ha pubblicato, dopo un periodo di pubblica consultazione, la versione definitiva del principio contabile OIC 30 relativo ai bilanci intermedi: il principio si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026 o da dati successiva, ma può essere applicato in via anticipata ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025. La direttiva che ha guidato le modifiche è quella di considerare il bilancio intermedio alla stregua di un bilancio annuale; pertanto, nella redazione del bilancio intermedio sarà necessario utilizzare i medesimi criteri utilizzati per il bilancio annuale. Ne consegue, a titolo esemplificativo, che le imposte intermedie sul reddito dovranno essere determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata nonché l’assunto che una eventuale svalutazione dell’avviamento non possa essere ripristinata in un bilancio successivo, come peraltro previsto appunto per il bilancio d’esercizio.
OIC 30 Bilanci Intermedi in versione definitiva
11/06/2025 - L’OIC ha pubblicato la versione definitiva dell’OIC 30 “I bilanci intermedi”, il principio contabile da utilizzare per la redazione delle semestrali. Seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30 il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale. Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo. L’OIC ha pubblicato la versione definitiva dell’OIC 30 “I bilanci intermedi”, il principio contabile da utilizzare per la redazione delle semestrali. Seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30 il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale. Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo.
L'OIC pone in consultazione alcuni emendamenti ai principi contabili
06/06/2025 - l’OIC ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in pubblica consultazione, alcune proposte di emendamenti ai principi contabili a seguito di richieste di chiarimento pervenute. I principali cambiamenti proposti intervengono su: OIC 13 Rimanenze, OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita; OIC 21 Partecipazioni in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione; OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi; OIC 25 Imposte sul reddito in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta; OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all’OIC 31 Fondi rischi ed oneri in tema di attualizzazione dei fondi oneri. L’OIC invita gli interessati ad inviare commenti entro il 31 luglio 2025. l’OIC ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in pubblica consultazione, alcune proposte di emendamenti ai principi contabili a seguito di richieste di chiarimento pervenute. I principali cambiamenti proposti intervengono su: OIC 13 Rimanenze, OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita; OIC 21 Partecipazioni in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione; OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi; OIC 25 Imposte sul reddito in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta; OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all’OIC 31 Fondi rischi ed oneri in tema di attualizzazione dei fondi oneri. L’OIC invita gli interessati ad inviare commenti entro il 31 luglio 2025.
Contributi alle edicole: come si presenta la domanda per le spese 2024
18/06/2025 - Il 1° luglio 2025 è il primo giorno utile per le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste per presentare le domande per il riconoscimento del contributo per le spese sostenute nel 2024. La compilazione e trasmissione della richiesta devono avvenire esclusivamente attraverso il portale impresainungiorno.gov.it. Lo sportello resterà aperto fino al 30 luglio 2025. Per l'ammissione al contributo non è rilevante l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 10 milioni di euro. Il 1° luglio 2025 è il primo giorno utile per le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste per presentare le domande per il riconoscimento del contributo per le spese sostenute nel 2024. La compilazione e trasmissione della richiesta devono avvenire esclusivamente attraverso il portale impresainungiorno.gov.it. Lo sportello resterà aperto fino al 30 luglio 2025. Per l'ammissione al contributo non è rilevante l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 10 milioni di euro.
Investimenti in beni strumentali materiali 4.0: presentazione delle domande dal 17 giugno 2025
17/06/2025 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale 16 giugno 2025 il quale stabilisce che il modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro possono essere presentate a decorrere dalle ore 14:00 del giorno 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale 16 giugno 2025 il quale stabilisce che il modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro possono essere presentate a decorrere dalle ore 14:00 del giorno 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
Bonus beni strumentali materiali 4.0: prenotazioni al via dal 17 giugno 2025
17/06/2025 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale che fissa la data di apertura della piattaforma GSE per prenotare il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 o privi di acconto entro fine 2024. Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 14:00 del 17 giugno 2025. Con l’apertura dello sportello, parte il conto alla rovescia, per le imprese che hanno già presentato la comunicazione con il “vecchio” modello, per trasmettere il nuovo modello e mantenere la priorità acquisita. Qual è la procedura da seguire? Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale che fissa la data di apertura della piattaforma GSE per prenotare il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 o privi di acconto entro fine 2024. Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 14:00 del 17 giugno 2025. Con l’apertura dello sportello, parte il conto alla rovescia, per le imprese che hanno già presentato la comunicazione con il “vecchio” modello, per trasmettere il nuovo modello e mantenere la priorità acquisita. Qual è la procedura da seguire?
Emittenti definito il procedimento di approvazione del prospetto da parte del personale dirigenziale
18/06/2025 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2025, la delibera 28 maggio 2025 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa che apporta modifiche al regolamento recante norme di attuazione del <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000104465SOMM">decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</a>, in materia di emittenti, adottato con <a target="_blank" class="rich-legge" title="delibera del 14 maggio 1999, n. 11971" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123901SOMM">delibera del 14 maggio 1999, n. 11971</a> e successive modifiche. In particolare il decreto definisce il procedimento di approvazione del prospetto da parte di personale con qualifica dirigenziale. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2025, la delibera 28 maggio 2025 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa che apporta modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche. In particolare il decreto definisce il procedimento di approvazione del prospetto da parte di personale con qualifica dirigenziale.
Dottoresse Commercialiste vittime di violenza di genere: la cassa stanzia un contributo di assistenza
18/06/2025 - La Cassa dei Dottori Commercialisti ha approvato una nuova misura di assistenza rivolta alle Dottoresse Commercialiste vittime di violenza di genere, con uno stanziamento complessivo di 200.000 euro. Il contributo eventualmente riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione costituirà un’integrazione al “Reddito di Libertà” erogato dallo Stato ai sensi del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.P.C.M. del 17 dicembre 2020" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000912712SOMM">D.P.C.M. del 17 dicembre 2020</a> nel caso in cui la richiedente ne avesse beneficiato. Il contributo deve essere richiesto utilizzando il modulo di domanda di contributo economico a favore delle vittime di violenza di genere, allegando la documentazione richiesta, a partire dal 1° luglio 2025 e non oltre il 30 giugno 2026. La Cassa dei Dottori Commercialisti ha approvato una nuova misura di assistenza rivolta alle Dottoresse Commercialiste vittime di violenza di genere, con uno stanziamento complessivo di 200.000 euro. Il contributo eventualmente riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione costituirà un’integrazione al “Reddito di Libertà” erogato dallo Stato ai sensi del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 nel caso in cui la richiedente ne avesse beneficiato. Il contributo deve essere richiesto utilizzando il modulo di domanda di contributo economico a favore delle vittime di violenza di genere, allegando la documentazione richiesta, a partire dal 1° luglio 2025 e non oltre il 30 giugno 2026.
Le scadenze di luglio 2025: IVA, diritti camerali, rottamazione quater e altro
18/06/2025 - Versamenti IVA, versamenti imposte redditi 2025 e IRAP 2025, versamento diritti camerali, contributi lavoratori domestici, assistenza fiscale 730, domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili.Sono queste alcune scadenze del mese di luglio 2025 per professionisti e imprese. Su One FISCALE e One LAVORO trovi l’elenco completo delle scadenze ricorrenti e straordinarie. Versamenti IVA, versamenti imposte redditi 2025 e IRAP 2025, versamento diritti camerali, contributi lavoratori domestici, assistenza fiscale 730, domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili.Sono queste alcune scadenze del mese di luglio 2025 per professionisti e imprese. Su One FISCALE e One LAVORO trovi l’elenco completo delle scadenze ricorrenti e straordinarie.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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